Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlg n. 18 del 23 FEBBRAIO 2023, è stato ufficialmente abrogato il precedente D.Lgs. 31/2001 sulle acque destinate al consumo umano, in vigore ormai da oltre 20 anni.
Vediamo alcuni dei punti principali sulla nuova normativa: a chi si applica e quali sono gli obblighi generali:
L’articolo 2 del Decreto, nello specifico, indica cosa si intende per “acque destinate al consumo umano”.
Si tratta di tutte quelle:
“trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione”;
“utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione e preparazione”
Il D.Lgs. n.18/2023, all’articolo 4 (Obblighi generali), indica che le acque destinate al consumo umano debbano essere “salubri e pulite“, per definirsi tali, e osservare i requisiti minimi previsti dal decreto, tali acque devono soddisfare diverse caratteristiche. Il primo requisito, ad esempio, riguarda il fatto di non contenere microrganismi, virus, parassiti e altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana.
Inoltre: devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti all’allegato I, ovvero, nello specifico, i parametri microbiologici, i parametri chimici e i parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni.
Tra le novità Vi è anche l’introduzione di limiti più restrittivi per alcuni contaminanti, oltre all’aggiunta di nuove sostanze nell’elenco dei parametri chimici da analizzare, come ad esempio i PFAS, in merito ai quali, l’Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l’autorità sanitaria regionale e l’ISS, può adottare valori più restrittivi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell’esposizione pregressa a tali sostanze, della popolazione interessata);
devono essere conformi ai valori per parametri supplementari, non riportati nell’allegato I e fissati ai sensi dell’articolo 12, comma 13;
devono essere adottate le misure necessarie previste agli articoli dal 5 al 15.